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Agevolazioni fiscali per chi trasferisce la residenza in Italia

Il c.d “Decreto Crescita” (Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), recentemente entrato in vigore, ha introdotto agevolazioni fiscali per stimolare il rientro in Italia di cittadini residenti all’estero.

Il Decreto prevede, all’articolo 5, alcune misure specifiche tra cui in particolare benefici fiscali in favore di lavoratori, docenti e ricercatori, nonché di pensionati e sportivi professionisti che decidano di trasferire la propria residenza in Italia.

In grandi linee, e fatta salva la normativa specifica disponibile sulla Gazzetta Ufficiale al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19G00066/sg, che si raccomanda di consultare in ogni caso, rispetto al precedente regime di agevolazione fiscale per i lavoratori rimpatriati (regolato all’art.16 del Dlgs n.147/2015), col nuovo “decreto crescita” i lavoratori residenti all’estero che decidano di tornare a stabilirsi in Italia  ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 917/86 dal 2020 ricevono una riduzione fiscale che passa dal 50% al 70%.

Inoltre, il decreto semplifica le condizioni di periodo di trasferimento per accedere alle agevolazioni del primo comma. Queste si applicano ai lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni rispetto ai 5 periodi d’imposta richiesti nel precedente regime. In specifici casi, aggiunti dal comma 3-bis, le agevolazioni fiscali si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, oltre a quelli già previsti, nel caso di lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e ai lavoratori che diventino proprietari di almeno di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Ancora, nel caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo di prolungamento questi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare, quindi ricevendo una riduzione del 90% delle imposte.

La grande novità è l’inserimento del comma 5-bis che prevede per ulteriori 5 anni una riduzione fiscale del 90% ai lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Altra importante novità è che anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) possono accedere alle agevolazioni purché abbiano ricevuto la residenza in un altro Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Relativamente ai ricercatori e docenti, nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento di residenza in Italia e nei successivi cinque, gli emolumenti percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap (in riferimento ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione Irap spetta ai sostituti d’imposta che erogano le retribuzioni). L’agevolazione avrà, così, una durata maggiore, applicandosi per un totale di 6 periodi d’imposta, in luogo degli attuali 4. La detassazione sarà ulteriormente estesa: a 8 periodi d’imposta, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti; a 11 periodi d’imposta, per i docenti e i ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico; a 13 periodi d’imposta, per i docenti e i ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Anche in questo caso, i docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché’ abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Si raccomanda di prendere in considerazione che l’effettiva applicazione dei benefici dipende dalla situazione personale di ciascun contribuente. L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo una guida con le istruzioni e le modalità di dettaglio del nuovo regime fiscale, di cui si darà notizia non appena disponibile.

Qui di seguito una tabella riassuntiva messa a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate che riepiloga i beneficiari, i requisiti richiesti, le agevolazioni previste e la relativa durata con alcuni esempi.

In alcuni specifici casi, che verranno resi noti,  anche il cittadino straniero potrà usufruire di alcune agevolazioni.

 

 

 

 

25/07/2019