Si informa che dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 103 Codice della Strada, sono previsti nuovi adempimenti per chi intende esportare definitivamente all’estero veicoli immatricolati in Italia.
Infatti, occorrerà preventivamente cancellare il veicolo dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico registro automobilistico (PRA), procedura che sarà possibile solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data in cui si chiede la cancellazione stessa. In caso contrario, il veicolo dovrà essere revisionato per poi poter essere cancellato dagli archivi.
Solo per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019, sarà ancora ammessa la possibilità di richiedere la cancellazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione all’estero – per il tramite degli Uffici Consolari italiani all’estero – allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2020.
A partire invece dal 1° gennaio 2020 la radiazione dovrà essere richiesta prima che il veicolo venga esportato.
In conseguenza quindi delle nuove modalità, a partire dal 01 gennaio 2020, i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero non potranno più richiedere la radiazione del veicolo dal PRA per esportazione tramite l’ufficio consolare.