Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Elezioni europee 2019 – Divieto di doppio voto

logostato

Consolato Generale d’Italia

Parigi

 

Elezioni europee 2019 – Divieto di doppio voto

Si ricorda ai connazionali che è penalmente sanzionato il doppio voto.

  • chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
  • chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.
  • nessuno può votare più di una volta nel corso delle medesime elezioni: gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione di ciascun Paese.

 

Si richiamano i riferimenti normativi delle disposizioni sopra enunciate:

A) Art. 9 dell’Atto del Consiglio del 20 settembre 1976 (Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom): “Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta”;

B) Art. 49 della Legge 18/1979: “Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l’elezione dei membri spettanti all’Italia e per l’elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della Comunità, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da Euro 51 a Euro 258″;

C) Art. 4 della Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 6 dicembre 1993: “L’elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d’origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni”;

D) Art. 3, comma 1, del Decreto Legge 408/1994, convertito in Legge 483/1994: “Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell’Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi”.