{"id":155,"date":"2023-01-24T01:05:10","date_gmt":"2023-01-24T00:05:10","guid":{"rendered":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/?page_id=155"},"modified":"2026-07-10T16:56:07","modified_gmt":"2026-07-10T14:56:07","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p><strong>A.I.R.E. \u2013 Informazioni generali<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l\u2019elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019Unione europea;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identit\u00e0 e di viaggio, nonch\u00e9 certificazioni;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che trasferiscono la propria residenza\u00a0da un comune italiano all\u2019estero per un periodo superiore a 12 mesi;<\/li>\n<li>i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita \u00e8 stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana \u00e8 stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;<\/li>\n<li>le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all&#8217;estero, continuando a risiedervi;<\/li>\n<li>i cittadini la cui residenza \u00e8 stata giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>i cittadini gi\u00e0 iscritti all&#8217;A.I.R.E. ma che hanno cambiato circoscrizione consolare. Essi devono comunicare il nuovo indirizzo all&#8217;Ufficio consolare dell&#8217;attuale residenza, affinch\u00e9 esso possa informare il Comune A.I.R.E. dell&#8217;avvenuta variazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che si recano all&#8217;estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all&#8217;estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorit\u00e0 locali conformemente alle Convenzioni di Vienna\u00a0 del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, ratificate e rese esecutive ai sensi della <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-08-09;804\">legge 9 agosto 1967, n. 804<\/a>;<\/li>\n<li>i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della Scuola collocati fuori ruolo e inviati all&#8217;estero nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori del territorio nazionale;<\/li>\n<li>i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome, assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art58\">articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52<\/a>;<\/li>\n<li>il personale civile e militare che fruisce dell&#8217;indennit\u00e0 di lungo servizio all&#8217;estero prevista dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1808\">articolo 1808 del codice dell&#8217;ordinamento militare<\/a>, di cui al\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66\">decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66<\/a>;<\/li>\n<li>il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell&#8217;Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);<\/li>\n<li>le persone conviventi con i cittadini delle categorie sopra menzionate, che si recano all&#8217;estero al seguito dei medesimi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 facoltativa<\/strong> per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia, e che lavorano all&#8217;estero per l&#8217;Unione europea, o per organizzazioni internazionali di cui l&#8217;Italia \u00e8 parte, o per i soggetti di cui all&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art26\">articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125.<\/a><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p>La richiesta va effettuata attraverso il portale\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\">Fast It<\/a>\u00a0 allegando la documentazione che provi l\u2019effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente. Attenzione, autocertificazioni, \u201c<em>attestation d\u2019h\u00e9bergement<\/em>\u201d o contratti di locazione\/lavoro\/acquisto\/assicurazione\u00a0<strong>NON<\/strong>\u00a0saranno accettati come documentazione attestante la residenza.<\/p>\n<p>A causa del costante aumento di richieste di iscrizione\/aggiornamento presso questa circoscrizione consolare i tempi di trattazione delle pratiche possono richiedere diverse settimane, tuttavia si sottolinea che la decorrenza dell\u2019iscrizione all\u2019Aire \u00e9 fissata dalla legge alla data della presentazione della richiesta via Fast It (per le domande accettate in prima istanza e per le domande per le quali si \u00e8 chiesta una integrazione\/correzione e accettate in seconda istanza, <strong>NON<\/strong> per le domande che sono state rifiutate).<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019aggiornamento dell\u2019A.I.R.E. dipende dal cittadino.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019interessato deve\u00a0comunicare\u00a0tempestivamente all\u2019ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>il trasferimento della propria residenza o abitazione all\u2019estero;<\/li>\n<li>la variazione di indirizzo (al Consolato di iscrizione se la variazione avviene nella stessa <a href=\"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/chi-siamo\/la-rete-consolare\/\">circoscrizione consolare<\/a>, al nuovo Consolato di competenza se la variazione avviene verso altra circoscrizione consolare);<\/li>\n<li>le modifiche dello stato civile anche per l\u2019eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (<a href=\"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/\">matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc<\/a>.);<\/li>\n<li>la perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che\u00a0<strong>rientrano definitivamente in Italia<\/strong>\u00a0dovranno presentarsi presso il\u00a0<strong>Comune Italiano<\/strong>\u00a0dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente). Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p><strong>Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo<\/strong>\u00a0attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>cancellazione dall\u2019A.I.R.E.<\/strong>\u00a0avviene:<\/p>\n<ul>\n<li>per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall\u2019estero o <a href=\"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/rimpatrio\/\">rimpatrio<\/a>;<\/li>\n<li>per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A.I.R.E. \u2013 Informazioni generali L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero. 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