{"id":3226,"date":"2024-01-25T14:53:56","date_gmt":"2024-01-25T13:53:56","guid":{"rendered":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/?page_id=3226"},"modified":"2026-05-19T16:18:09","modified_gmt":"2026-05-19T14:18:09","slug":"istanze-al-giudice-tutelare","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/istanze-al-giudice-tutelare\/","title":{"rendered":"Istanze al Giudice Tutelare"},"content":{"rendered":"<p><strong>L\u2019art. 33 del D. Lgs. 71\/2011 assegna al Capo dell\u2019Ufficio Consolare le funzioni ed i poteri, in materia di tutela e di curatela, che le leggi dello Stato attribuiscono al <\/strong>Giudice Tutelare<strong> nei confronti dei <\/strong>cittadini minorenni, iscritti all\u2019AIRE e residenti in questa circoscrizione consolare.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 A. NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE OTTENERE L\u2019ASSENSO DA PARTE DELL\u2019ALTRO GENITORE:<\/strong><\/p>\n<p>Per il rilascio di documenti di viaggio a minori\u00a0<strong>iscritti AIRE<\/strong>\u00a0con\u00a0<strong>cittadinanza italiana<\/strong>, e aventi\u00a0<strong>residenza effettiva nella circoscrizione consolare di competenza del Consolato Generale d\u2019Italia a Parigi<\/strong>, \u00e8 prevista la facolt\u00e0 di presentare un\u2019<strong>istanza<\/strong>\u00a0al Console Generale\u00a0nella veste di\u00a0<strong>Giudice Tutelare<\/strong>\u00a0(art.3 della L. 1185\/1967).<\/p>\n<p><strong>nota bene<\/strong>: il Giudice Tutelare potr\u00e0 unicamente integrare una fattispecie o un rapporto giuridico, in questo caso\u00a0<strong>a tutela dell\u2019interesse del figlio minore e del suo diritto alla libera circolazione e all\u2019espatrio<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Procedura di Istanza <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>L\u2019interessato deve presentare\u00a0<strong>istanza formale\u00a0<\/strong>al Giudice Tutelare, dietro pagamento della tariffa consolare di\u00a0<strong>euro 11,00<\/strong>per l\u2019istanza a seguito della quale l\u2019ufficio tenter\u00e0 eventualmente di giungere a una\u00a0<strong>conciliazione preliminare<\/strong>\u00a0tra le parti. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo tra le parti, l\u2019ufficio\u00a0<strong>fisser\u00e0 l\u2019audizione delle parti<\/strong>, tramite Decreto Consolare.<\/li>\n<li><strong>Notifica del decreto di fissazione dell\u2019audizione all\u2019altro genitore\u00a0<\/strong>entro i limiti di tempo fissati dal Giudice Tutelare. La notifica \u00e8 a carico dell\u2019istante. Questo Ufficio proceder\u00e0 con la\u00a0<strong>verifica dell\u2019esaurimento del processo di notifica<\/strong>.<\/li>\n<li>Conclusa la fase istruttoria e udite le parti, il Giudice Tutelare decider\u00e0 se autorizzare o meno il rilascio del passaporto con\u00a0<strong>Decreto Consolare<\/strong>. Il Decreto, verr\u00e0 notificato a entrambe le parti coinvolte.<\/li>\n<li><strong>Efficacia<\/strong>: il decreto acquista efficacia una volta decorso il termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto, salvo in caso di\u00a0<strong>efficacia immediata<\/strong>disposta per ragioni di urgenza (<strong>ex art. 741 c.p.c.<\/strong>).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Documenti da presentare<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Apposito\u00a0<a href=\"https:\/\/consparigi.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/ISTANZA-GIUDICE-TUTELARE-2026.pdf\"><strong>modulo di istanza<\/strong><\/a>;<\/li>\n<li><strong>Copia dei documenti di identit\u00e0<\/strong>\u00a0(passaporto, carta di identit\u00e0)\u00a0<strong>dell\u2019istante e del\/i minore\/i<\/strong>;<\/li>\n<li>Se il\/i minore\/i ha\/hanno altre nazionalit\u00e0: allegare\u00a0<strong>copia dell\u2019altro passaporto<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Copia del provvedimento o verbale di separazione oppure sentenza di divorzio<\/strong>, ove presente;<br \/>\n<strong>nota bene<\/strong>: se non gi\u00e0 trasmesso allegare il certificato previsto dal Reg. UE applicabile (si veda la\u00a0<a href=\"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/divorzio\/\">pagina dedicata<\/a>);<\/li>\n<li>In caso di genitore non sposato:\u00a0<strong>provvedimento di affidamento dei minori<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Si informa che la procedura per l\u2019istanza al giudice tutelare richiede tempi di lavorazioni pi\u00f9 lunghi<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 B. PER TUTTI GLI ATTI ECCEDENTI L\u2019ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E CHE RILEVANO DELLA SFERA PATRIMONIALE DEI MINORENNI.<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso di:<\/p>\n<ul>\n<li>alienazione, ipoteca o devoluzione in pegno dei beni pervenuti ai figli a qualsiasi titolo, anche a causa di morte;<\/li>\n<li>accettazione con beneficio d\u2019inventario o rinuncia ad eredit\u00e0 o legati;<\/li>\n<li>accettazione donazioni, scioglimento di comunioni, contrazione mutui o locazioni ultra novennali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Presentazione dell\u2019Istanza<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>L\u2019esercenti\/gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale, i tutori, o gli amministratori di sostegno presentano Istanza al Console Generale, in qualit\u00e0 di Giudice Tutelare (vedi modulistica), anticipandola, completa di tutti gli allegati necessari, all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:sociale.legale.parigi@esteri.it\"><strong>sociale.parigi@esteri.it<\/strong><\/a> o per posta certificata a <a href=\"mailto:con.parigi.sociale@cert.esteri.it\"><strong>con.parigi.sociale@cert.esteri.it<\/strong><\/a><\/li>\n<li>In seguito ad una prima istruzione della pratica, gli istanti, sono convocati presso la Sede Consolare, per la presentazione in originale della domanda, con apposizione della firma dinanzi al funzionario consolare, e pagamento dei diritti consolari di euro 11.<\/li>\n<li>L\u2019esito dell\u2019Istanza (autorizzazione o rigetto) \u00e8 comunicato con Decreto Consolare consegnato agli interessati in originale, dietro pagamento di diritti consolari di euro 11.<\/li>\n<li>Il Decreto Consolare acquister\u00e0 efficacia una volta trascorsi 10 giorni, senza che sia stato proposto reclamo da parte del Pubblico Ministero del Tribunale italiano che sarebbe stato competente a emettere il corrispondente provvedimento giudiziale.<\/li>\n<li>\u00c8 possibile richiedere ai sensi dell\u2019art. 741 del Codice di Procedura Civile se sussistono motivi di urgenza che il Decreto abbia effetto immediato.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Documenti da presentare <\/strong><\/p>\n<p>(vedasi modulo).<\/p>\n<p>L\u2019istruttoria prevede da parte dell\u2019Ufficio Consolare, sia in caso di accettazione (sempre con beneficio d\u2019inventario) che in caso di rinuncia degli istanti per conto dei minorenni, un <strong>esame approfondito delle ragioni alla base di tale scelta che deve essere adeguatamente motivata (la richiesta di rinuncia all\u2019eredit\u00e0 per conto del minore, dovr\u00e0 evidenziare, in particolare, il pregiudizio in capo al minore nel caso di accettazione con beneficio d\u2019inventario)<\/strong>.<\/p>\n<p>Nell\u2019autorizzare o meno l\u2019Istanza, il giudice tutelare valuter\u00e0 il <strong>superiore interesse del minore.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ALTERNATIVA AL GIUDICE TUTELARE IN MATERIA DI ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO O RINUNCIA EREDITA\u2019 PER CONTO MINORI<\/strong><\/p>\n<p>La Riforma della giustizia civile, cosiddetta Cartabia (D. Lgs 149\/2022) ha modificato profondamente modificato la disciplina della giurisdizione volontaria, relativamente alla gestione di interessi privati che per la rilevanza degli interessi coinvolti necessitano di un giudice tutelare.<\/p>\n<p>La riforma interviene sui poteri del notaio, ampliandoli. Questi ultimi sono abilitati ad emettere autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali intervenga un minore, interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 dunque un doppio binario, lasciando le parti rivolgersi, esclusivamente per gli atti di volontaria giurisdizione che coinvolgano soggetti incapaci di agire oppure beni ereditari alternativamente al Giudice tutelare ovvero al <strong>Notaio rogante<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>I genitori esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale potranno scegliere quindi se rivolgersi al notaio <u>rogante<\/u> anzich\u00e9 al giudice tutelare per le accettazioni e\/o rinunce all\u2019eredit\u00e0 dei minori.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019art. 33 del D. 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