{"id":391,"date":"2023-01-25T16:07:48","date_gmt":"2023-01-25T15:07:48","guid":{"rendered":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/?page_id=391"},"modified":"2025-12-10T14:29:31","modified_gmt":"2025-12-10T13:29:31","slug":"perdita-e-riacquisto-della-cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/perdita-e-riacquisto-della-cittadinanza\/","title":{"rendered":"Perdita e riacquisto della cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p><strong>PERDITA<\/strong><\/p>\n<p>La legge n.555\/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l\u2019acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell\u2019interessato e dei suoi figli minorenni.<\/p>\n<p>La legge n.91\/1992 ha introdotto all\u2019art.11 un regime di pluripolidia, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di avere pi\u00f9 cittadinanze.<\/p>\n<p>Pertanto dal 16\/08\/1992 (entrata in vigore della nuova legge n. 91\/1992), l\u2019acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente.<\/p>\n<p>Occorre precisare che la garanzia del mantenimento della cittadinanza italiana sancito dall\u2019art. 11 trova un limite nella Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari firmata a Strasburgo il 06\/05\/1963 ratificata dall\u2019Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876 e sottoscritta anche dalla Francia.<\/p>\n<p>Si \u00e8 cercato di mitigare gli effetti di questa Convenzione mediante un protocollo aggiuntivo (Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo) che trova applicazione tra Italia e Francia a decorrere dal 24\/03\/1995.<\/p>\n<p>Tale protocollo prevede il mantenimento della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della cittadinanza francese nelle seguenti ipotesi:<\/p>\n<p>1) matrimonio con cittadino o cittadina francese<\/p>\n<p>2) nascita e residenza stabile in Francia fino alla maggiore et\u00e0<\/p>\n<p>3) trasferimento e residenza stabile in Francia prima dei diciotto anni<\/p>\n<p>A seguito della denuncia da parte dello Stato francese della Convenzione di Strasburgo,\u00a0<strong>i cittadini italiani che acquistano la cittadinanza francese dopo il 05\/03\/2009 non perdono quella italiana<\/strong>.<\/p>\n<p>Si precisa che, a parte alcuni casi particolari, l\u2019entrata in vigore del 2\u00b0 Protocollo della Convenzione di Strasburgo e poi la denuncia della stessa non hanno effetto retroattivo: le perdite di cittadinanza italiana verificatesi prima rimangono effettive.<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p>La legge 91\/1992 prevede in alcuni casi la possibilit\u00e0 di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta.<\/p>\n<p>Il Consolato Generale d\u2019Italia a Parigi \u00e8 competente per le persone che risiedono nelle seguenti regioni:<\/p>\n<p>Bretagne, Bourgogne-Franche-Comt\u00e9 (soltanto per i dipartimenti C\u00f4te-d\u2019Or \u2013 21, Doubs \u2013 25, Jura \u2013 39, Haute Sa\u00f4ne \u2013 70, Yonne \u2013 89), Centre, Hauts de France, \u00cele-de-France, Normandie, Pays de la Loire e tutti i dipartimenti e territori d\u2019oltremare<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DISPOSITIVO STRAORDINARIO DI RIACQUISTO (ai sensi della legge n. 74 del 23\/05\/2025)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana da effettuarsi dal 01\/07\/2025 al 31\/12\/2027<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Chi ne pu\u00f2 beneficiare?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le persone <strong><u>nate in Italia<\/u><\/strong> che <strong><u>hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15\/08\/1992<\/u><\/strong>, ai sensi degli articoli 8-1, 8-2 o dell\u2019articolo 12 della Legge 555\/1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza)<\/p>\n<p>oppure<\/p>\n<p>le persone <u>nate all\u2019estero che<strong> sono state residenti in Italia almeno due anni consecutivi <\/strong><\/u>che <strong><u>hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15\/08\/1992<\/u><\/strong>, ai sensi degli articoli 8-1, 8-2 o dell\u2019articolo 12 della Legge 555\/1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza)<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong>a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Quale \u00e8 la procedura da seguire?<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Tra il 01\/07\/2025 e il 31\/12\/2027 <\/strong>l\u2019interessato deve rendere personalmente in Consolato una dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Qual \u00e8 la documentazione da presentare in Consolato per poter effettuare la dichiarazione di riacquisto?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Si informa che l\u2019Ufficio Cittadinanza potr\u00e0 richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata di seguito.<\/p>\n<p><strong><u>Per chi \u00e8 nato in Italia:<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale dell\u2019atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al comune italiano di nascita<\/li>\n<li>decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Per chi \u00e8 nato all\u2019estero:<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale della trascrizione dell\u2019atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al comune italiano di origine<\/li>\n<li><em>certificato storico anagrafico\/certificato di residenza storico <\/em>rilasciato dal o dai comuni di residenza in Italia, che attesti la residenza in Italia per almeno due anni consecutivi prima della perdita della cittadinanza<\/li>\n<li>decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Come fissare l\u2019appuntamento in Consolato?<\/u><\/strong><\/p>\n<p><u>Soltanto una volta riunita tale documentazione<\/u>, l\u2019interessato potr\u00e0 contattare l\u2019Ufficio Cittadinanza (<a href=\"mailto:cittadinanza.parigi@esterit.it\">cittadinanza.parigi@esterit.it<\/a>) che fornir\u00e0 dettagli sulle modalit\u00e0 di pagamento dei diritti consolari pari a <strong>250\u20ac<\/strong> e fisser\u00e0 un <strong>appuntamento<\/strong> per la sottoscrizione della dichiarazione in Consolato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DISPOSITIVO ORDINARIO DI RIACQUISTO &#8211; Residenza in Italia<\/strong><\/p>\n<p>A prescindere della data e delle modalit\u00e0 di perdita della cittadinanza italiana, l\u2019ex cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 riacquistarla:<\/p>\n<ul>\n<li>ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91\/1992, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.<\/li>\n<li>ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91\/1992 dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le dichiarazioni art. 13-1c sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro a favore del Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Chi desidera optare per questa modalit\u00e0 di riacquisto pu\u00f2 contattare l\u2019Ufficio Cittadinanza\u00a0(<a href=\"mailto:cittadinanza.parigi@esteri.it\">cittadinanza.parigi@esteri.it<\/a>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PERDITA La legge n.555\/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l\u2019acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell\u2019interessato e dei suoi figli minorenni. 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