{"id":391,"date":"2023-01-25T16:07:48","date_gmt":"2023-01-25T15:07:48","guid":{"rendered":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/?page_id=391"},"modified":"2026-09-18T14:51:29","modified_gmt":"2026-09-18T12:51:29","slug":"perdita-e-riacquisto-della-cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/perdita-e-riacquisto-della-cittadinanza\/","title":{"rendered":"Perdita e riacquisto della cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p><strong>PERDITA<\/strong><\/p>\n<p>La legge n.555\/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l\u2019acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell\u2019interessato e dei suoi figli minorenni.<\/p>\n<p>La legge n.91\/1992 ha introdotto all\u2019art.11 un regime di pluripolidia, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di avere pi\u00f9 cittadinanze.<\/p>\n<p>Pertanto dal 16\/08\/1992 (entrata in vigore della nuova legge n. 91\/1992), l\u2019acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente.<\/p>\n<p>Occorre precisare che la garanzia del mantenimento della cittadinanza italiana sancito dall\u2019art. 11 trova un limite nella Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari firmata a Strasburgo il 06\/05\/1963 ratificata dall\u2019Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876 e sottoscritta anche dalla Francia.<\/p>\n<p>Si \u00e8 cercato di mitigare gli effetti di questa Convenzione mediante un protocollo aggiuntivo (Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo) che trova applicazione tra Italia e Francia a decorrere dal 24\/03\/1995.<\/p>\n<p>Tale protocollo prevede il mantenimento della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della cittadinanza francese nelle seguenti ipotesi:<\/p>\n<p>1) matrimonio con cittadino o cittadina francese<\/p>\n<p>2) nascita e residenza stabile in Francia fino alla maggiore et\u00e0<\/p>\n<p>3) trasferimento e residenza stabile in Francia prima dei diciotto anni<\/p>\n<p>A seguito della denuncia da parte dello Stato francese della Convenzione di Strasburgo,\u00a0<strong>i cittadini italiani che acquistano la cittadinanza francese dopo il 05\/03\/2009 non perdono quella italiana<\/strong>.<\/p>\n<p>Si precisa che, a parte alcuni casi particolari, l\u2019entrata in vigore del 2\u00b0 Protocollo della Convenzione di Strasburgo e poi la denuncia della stessa non hanno effetto retroattivo: le perdite di cittadinanza italiana verificatesi prima rimangono effettive.<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p>La legge 91\/1992 prevede in alcuni casi la possibilit\u00e0 di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta.<\/p>\n<p>Il Consolato Generale d\u2019Italia a Parigi \u00e8 competente per le persone che risiedono nelle seguenti regioni:<\/p>\n<p>Bretagne, Bourgogne-Franche-Comt\u00e9 (soltanto per i dipartimenti C\u00f4te-d\u2019Or \u2013 21, Doubs \u2013 25, Jura \u2013 39, Haute Sa\u00f4ne \u2013 70, Yonne \u2013 89), Centre, Hauts de France, \u00cele-de-France, Normandie, Pays de la Loire e tutti i dipartimenti e territori d\u2019oltremare<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DISPOSITIVO STRAORDINARIO DI RIACQUISTO (ai sensi della legge n. 74 del 23\/05\/2025)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana da effettuarsi dal 01\/07\/2025 al 31\/12\/2027<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Chi ne pu\u00f2 beneficiare?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le persone <strong><u>nate in Italia<\/u><\/strong> che <strong><u>hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15\/08\/1992<\/u><\/strong>, ai sensi degli articoli 8-1, 8-2 o dell\u2019articolo 12 della Legge 555\/1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza)<\/p>\n<p>oppure<\/p>\n<p>le persone <u>nate all\u2019estero che<strong> sono state residenti in Italia almeno due anni consecutivi <\/strong><\/u>che <strong><u>hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15\/08\/1992<\/u><\/strong>, ai sensi degli articoli 8-1, 8-2 o dell\u2019articolo 12 della Legge 555\/1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza)<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong>a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>AVVISO PER EX CITTADINI NATURALIZZATI FRANCESI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il dispositivo straordinario di riacquisto, previsto dal nuovo Art. 17 NON SI APPLICA ai casi di perdita della cittadinanza italiana per naturalizzazione, avvenuta in vigenza della CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima, in vigore per l\u2019Italia dal 29 marzo 1968 al 4 giugno 2009. Gli ex cittadini che hanno perso la cittadinanza italiana dal 29 marzo 1968 al 15 agosto 1992, a seguito di nazionalizzazione francese per effetto della Convenzione, NON POTRANNO PERTANTO AVVALERSI DEL BENEFICIO DEL RIACQUISTO EX ART 17.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Quale \u00e8 la procedura da seguire?<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Tra il 01\/07\/2025 e il 31\/12\/2027 <\/strong>l\u2019interessato deve rendere personalmente in Consolato una dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Qual \u00e8 la documentazione da presentare in Consolato per poter effettuare la dichiarazione di riacquisto?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Si informa che l\u2019Ufficio Cittadinanza potr\u00e0 richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata di seguito.<\/p>\n<p><strong><u>Per chi \u00e8 nato in Italia:<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale dell\u2019atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al comune italiano di nascita<\/li>\n<li>decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Per chi \u00e8 nato all\u2019estero:<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale della trascrizione dell\u2019atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al comune italiano di origine<\/li>\n<li><em>certificato storico anagrafico\/certificato di residenza storico <\/em>rilasciato dal o dai comuni di residenza in Italia, che attesti la residenza in Italia per almeno due anni consecutivi prima della perdita della cittadinanza<\/li>\n<li>decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Come fissare l\u2019appuntamento in Consolato?<\/u><\/strong><\/p>\n<p><u>Soltanto una volta riunita tale documentazione<\/u>, l\u2019interessato potr\u00e0 contattare l\u2019Ufficio Cittadinanza (<a href=\"mailto:cittadinanza.parigi@esterit.it\">cittadinanza.parigi@esterit.it<\/a>) che fornir\u00e0 dettagli sulle modalit\u00e0 di pagamento dei diritti consolari pari a <strong>250\u20ac<\/strong> e fisser\u00e0 un <strong>appuntamento<\/strong> per la sottoscrizione della dichiarazione in Consolato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DISPOSITIVO ORDINARIO DI RIACQUISTO &#8211; Residenza in Italia<\/strong><\/p>\n<p>A prescindere della data e delle modalit\u00e0 di perdita della cittadinanza italiana, l\u2019ex cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 riacquistarla:<\/p>\n<ul>\n<li>ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91\/1992, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.<\/li>\n<li>ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91\/1992 dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le dichiarazioni art. 13-1c sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro a favore del Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Chi desidera optare per questa modalit\u00e0 di riacquisto pu\u00f2 contattare l\u2019Ufficio Cittadinanza\u00a0(<a href=\"mailto:cittadinanza.parigi@esteri.it\">cittadinanza.parigi@esteri.it<\/a>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PERDITA La legge n.555\/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l\u2019acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell\u2019interessato e dei suoi figli minorenni. 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