{"id":548,"date":"2023-01-27T15:34:59","date_gmt":"2023-01-27T14:34:59","guid":{"rendered":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/?page_id=548"},"modified":"2026-06-01T17:16:48","modified_gmt":"2026-06-01T15:16:48","slug":"adozioni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/adozioni\/","title":{"rendered":"Adozioni"},"content":{"rendered":"<p>La materia delle adozioni di minori in Italia \u00e8 regolamentata dalla legge n. 184 del 1983, modificata &#8211; tra le altre &#8211; dalla legge n. 476 del 1998, che ha introdotto le norme di adattamento e di esecuzione della Convenzione dell\u2019Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia d\u2019adozione internazionale.<\/p>\n<p>In caso d\u2019adozione di uno o pi\u00f9 minori, da parte di cittadini italiani residenti all\u2019estero, viene applicato il comma 4 dell\u2019art. 36 della Legge 184\/1983: \u201c L\u2019adozione pronunciata dalla competente autorit\u00e0 di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purch\u00e9\u2019 conforme ai principi della Convenzione\u201d.<\/p>\n<p>I requisiti richiesti dalla legge italiana per l\u2019idoneit\u00e0 all\u2019adozione sono indicati all\u2019art.6 legge n. 184 del 1983. \u00a0Se ne riportano alcuni di seguito:<\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;adozione \u00e8 consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.<\/li>\n<li>I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.<\/li>\n<li>L&#8217;et\u00e0 degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non pi\u00f9 di quarantacinque anni l&#8217;et\u00e0 dell&#8217;adottando.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I cittadini italiani residenti all\u2019estero possono quindi presentare domanda di adozione internazionale rivolgendosi:<\/p>\n<ol>\n<li>a) alle competenti autorit\u00e0 del Paese in cui vivono, <u>a condizione di risiedervi in modo continuativo da 2 anni al momento dell\u2019adozione<\/u> (requisito per il successivo riconoscimento in Italia). L\u2019Ufficio di Stato Civile del Consolato Generale d\u2019Italia a Parigi rilascia alle coppie che presentano istanza di adozione in Francia \u201cun certificato di legislazione\u201d redatto in francese (maggiori informazioni pi\u00f9 avanti nel paragrafo dedicato);<\/li>\n<li>b) al Tribunale per i Minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia dei coniugi. In mancanza di precedente domicilio, al Tribunale per i minorenni di Roma. Maggiori informazioni sono disponibili alle seguenti pagine: <a href=\"https:\/\/www.commissioneadozioni.it\/per-una-famiglia-adottiva\/faq\/sezione-b\/b2\/\">https:\/\/www.commissioneadozioni.it\/per-una-famiglia-adottiva\/faq\/sezione-b\/b2\/<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.commissioneadozioni.it\/per-una-famiglia-adottiva\/faq\/\">https:\/\/www.commissioneadozioni.it\/per-una-famiglia-adottiva\/faq\/<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TRASCRIZIONE DI SENTENZE DI ADOZIONE STRANIERE<\/strong><\/p>\n<p>Le sentenze di adozioni pronunciate da Tribunali francesi in favore di cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE possono essere riconosciute e trascritte in Italia su domanda da presentarsi per il tramite di questo Consolato.<\/p>\n<p>Nel caso di sentenza di adozione riguardante un <strong>minorenne<\/strong>, la procedura prevede l\u2019invio della domanda per il riconoscimento degli effetti al Tribunale per i Minorenni del Comune di iscrizione AIRE dell\u2019adottante italiano. Emessa la sentenza con cui viene dichiarato efficace il provvedimento di adozione, la cancelleria del Tribunale per i minorenni provvede all\u2019invio della documentazione al Comune di iscrizione all\u2019AIRE degli adottanti per la trascrizione del provvedimento e dell\u2019atto di nascita dell\u2019adottato su cui andr\u00e0 apposta l\u2019annotazione di adozione. <u>NOTA BENE: Le modifiche sull\u2019attribuzione della cittadinanza italiana introdotte dall\u2019art. 3-bis della legge n. 91\/1992 si applicano anche al minore straniero adottato da cittadino italiano, che non acquista pi\u00f9 la cittadinanza italiana automaticamente. Si dovr\u00e0 pertanto avviare un ulteriore procedimento per la verifica del possesso dei requisiti introdotti per la trasmissione della cittadinanza italiana.<\/u><\/p>\n<p>Nel caso di adozione riguardante un <strong>maggiorenne<\/strong>, la domanda \u00e8 inviata &#8211; sempre per il tramite del Consolato &#8211; al Comune iscrizione AIRE del genitore italiano o di uno dei genitori italiani a scelta.<\/p>\n<p>La domanda deve essere redatta in carta semplice, come da modello disponibile nella sezione modulistica per i cittadini italiani e completa degli allegati richiesti, e presentata al Consolato previo appuntamento richiesto via e-mail all\u2019indirizzo\u00a0<a href=\"mailto:statocivile.parigi@esteri.it\">statocivile.parigi@esteri.it<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CERTIFICATO DI LEGISLAZIONE O \u201cCERTIFICAT DE COUTUME\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Per il rilascio di tale certificato vi preghiamo di contattare via mail l\u2019Ufficio Stato Civile (<a href=\"mailto:statocivile.parigi@esteri.it\">statocivile.parigi@esteri.it<\/a>) che invier\u00e0 il modulo di richiesta e le istruzioni sulle modalit\u00e0 per effettuare il pagamento della tariffa consolare corrispondente (66\u20ac). La procedura di richiesta del certificato \u00e8 interamente postale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La materia delle adozioni di minori in Italia \u00e8 regolamentata dalla legge n. 184 del 1983, modificata &#8211; tra le altre &#8211; dalla legge n. 476 del 1998, che ha introdotto le norme di adattamento e di esecuzione della Convenzione dell\u2019Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia d\u2019adozione [&hellip;]","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":83,"menu_order":20,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-548","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/548","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=548"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/548\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7224,"href":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/548\/revisions\/7224"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/83"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consparigi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}