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Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

ATTENZIONE: questa procedura è riservata esclusivamente ai minori che non rientrano nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza elencati alla pagina Nascita del sito e che sono figli di almeno un genitore cittadino italiano per nascita (iure sanguinis) .

Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)

Il minore che acquista la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” non acquista la cittadinanza italiana dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione resa in Consolato dai genitori.
Alla cittadinanza italiana acquistata per “beneficio di legge” l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, purché non si produca una condizione di apolidia.

REQUISITI:

  • uno dei genitori è cittadino per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini italiani per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992);
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del figlio (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi differenti da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di acquisto deve essere resa personalmente in Consolato su appuntamento, da fissare inviando una mail a cittadinanza.parigi@esteri.it ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 europer ciascun minorenne, con bonifico bancario con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico.

Si prega di indicare nell’oggetto della mail: DICHIARAZIONE ACQUISTO CITTADINANZA MINORE.

Le informazioni su come effettuare il bonifico saranno comunicate via e-mail insieme alla data dell’appuntamento e alla lista della documentazione da presentare.

Norma transitoria per minorenni alla data del 24/05/2025:

Entro il 31 maggio 2026, alle stesse condizioni indicate sopra, è possibile presentare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge anche per i minori in possesso di entrambi i requisiti che seguono:

  • essere ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025
  • essere figli di almeno un cittadino italiano jure sanguinis riconosciuto come tale sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 (ora di Roma) o sulla base di domanda presentata su appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro lo stesso termine.

 

 

Si ricorda che il Consolato Generale d’Italia a Parigi è l’autorità competente per i residenti nelle seguenti regioni:

Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté (soltanto per i dipartimenti Côte-d’Or – 21, Doubs – 25, Jura – 39, Yonne – 89), Centre, Hauts de France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire e tutti i dipartimenti ed i territori d’oltremare.