La cittadinanza italiana non si trasmette automaticamente ai minori nati all’estero ma soltanto se ricorre una delle condizioni elencate di seguito.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:
- il genitore cittadino italiano è nato in Italia (anche se possiede un’altra cittadinanza). È sufficiente che uno solo dei genitori italiani sia nato in Italia. Non rileva la nascita in Italia di genitori stranieri
- il genitore cittadino italiano nato all’estero è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.
Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
Aggiungere alla documentazione indicata al punto B anche un certificato storico anagrafico del genitore cittadino italiano nato all’estero da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana.
- uno dei nonni italiani è nato in Italia. È sufficiente che uno solo dei nonni italiani sia nato in Italia. Non rileva la nascita in Italia di nonni stranieri.
Qualora ne siate in possesso, aggiungere alla documentazione indicata al punto B anche l’atto di nascita del genitore italiano del minore completo di paternità e maternità oppure copia del livret de famille del nonno/a completo di tutte le pagine e la fotocopia del documento italiano del nonno/a nato/a in Italia (passaporto o carta di identità)
- non possiede un’altra cittadinanza.
Aggiungere alla documentazione indicata al punto B, documentazione che dimostri che il minore non possiede un’altra cittadinanza. In caso di dubbi sulla documentazione da inviare contattare l’Ufficio Cittadinanza via mail.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Per consentire il riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere trascritta in Italia. Tale adempimento è previsto dall’ordinamento dello stato civile italiano (art. 15 DPR n. 396/2000).
Se la trascrizione della nascita non viene fatta durante la minore età del figlio ma avviene alla sua maggiore età, sarà necessario che lo stesso presenti una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana il cui costo è di 600€ (art. 7-bis tariffa consolare). Sono disponibili maggiori informazioni al seguente link: https://consparigi.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/cittadinanza/
A. Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione
La richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale) oppure a questo Consolato Generale. Non è necessario prenotare un appuntamento: la documentazione deve essere spedita per posta IN ORIGINALE al seguente indirizzo
Consolato Generale d’Italia a Parigi – Ufficio Stato civile
5 Boulevard Emile Augier – 75116 Paris
B. Documentazione da spedire per registrare una nascita avvenuta in Francia
- modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori (modulistica)
- fotocopia dei documenti d’identità dei genitori
- giustificativo domicilio recente
- atto di nascita IN ORIGINALE (le fotocopie non sono accettate)
CHE TIPO DI ATTO DI NASCITA DEVO PRESENTARE?
1. FIGLI NATI IN COSTANZA DI MATRIMONIO:
Estratto dell’atto di nascita su formulario plurilingue (disponibile presso tutte le Mairies): non necessita di traduzione.
2. FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO:
La procedura è diversa a seconda delle modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento alla Mairie (indicato sulla copia integrale dell’atto di nascita).
NB: QUALORA LA NASCITA NON SIA ANCORA AVVENUTA E NON SI FOSSE ANCORA PROVVEDUTO AL RICONOSCIMENTO, SI CONSIGLIA DI PREFERIRE IL RICONOSCIMENTO PRENATALE CONGIUNTO (OSSIA LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI ENTRAMBI I GENITORI PRESSO UNA QUALSIASI MAIRIE) AL FINE DI SEMPLIFICARE LA PROCEDURA DI TRASCRIZIONE CHE, IN TAL CASO, NON RICHIEDERÀ LA PRESENZA DELLA MADRE IN CONSOLATO (PROCEDURA INTERAMENTE POSTALE COME INDICATO AL PUNTO 2.1).
2.1 Figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori alla Mairie, prima della nascita:
- copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese + copia integrale originale dell’atto di riconoscimento prenatale con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese.
In questo caso tutta la procedura è effettuata per posta.
2.2 Figlio riconosciuto alla Mairie solo dal padre prima della nascita:
- copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese + copia integrale originale dell’atto di riconoscimento prenatale con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese.
In questo caso è necessaria la presenza della madre (previo appuntamento concordato via email) in Consolato per firmare un atto pubblico di riconoscimento materno e di espressione del consenso ad essere nominata nell’atto (artt. 250 e 254 del C.C.).
2.3 Figlio riconosciuto alla Mairie solo dal padre al momento della dichiarazione di nascita:
- copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese
Anche in questo caso è necessaria la presenza della madre (previo appuntamento concordato via email) in Consolato per firmare un atto pubblico di riconoscimento materno e di espressione del consenso ad essere nominata nell’atto (artt. 250 e 254 del C.C.).
Per i figli di genitori non sposati, si raccomanda di anticipare all’Ufficio dello Stato Civile via mail all’indirizzo statocivile.parigi@esteri.it la copia integrale dell’atto di nascita e vi verranno fornite le istruzioni adeguate al caso.
ATTRIBUZIONE DEL NOME AI NATI IN FRANCIA:
Si informa che ai sensi della normativa francese la virgola apposta tra i nomi ha il valore di uno spazio e cioè serve esclusivamente a distinguere gli elementi che compongono il nome. Pertanto in presenza di più nomi nell’atto di nascita francese, anche se separati da una virgola, verrà trasmessa al Comune italiano la richiesta di trascrizione e di iscrizione all’AIRE indicando tutti i nomi presenti sull’atto francese, ma senza le virgole.
I genitori che desiderino attribuire al figlio/a un solo nome, dovranno quindi avere cura di dichiararne uno soltanto all’Ufficiale di stato civile francese che redigerà l’atto.