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Protezione consolare

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, il Consolato Generale può fornire assistenza a cittadini italiani in difficoltà in molteplici situazioni, in particolare: problemi con la giustizia locale; incidenti; ricerca di connazionali scomparsi; sottrazione di minori.

FERMO – ARRESTO – DETENZIONE

Nel caso in cui un connazionale sia fermato o arrestato in Francia, si raccomanda da parte dello stesso:

  • di chiedere alle Autorità locali di comunicare con il Consolato Generale d’Italia: è un diritto del fermato e dell’arrestato;
  • di chiedere ai vostri familiari di contattare il Consolato Generale competente (vedasi ripartizione delle circoscrizioni consolari);
  • di adottare un atteggiamento collaborativo con le Autorità locali che eviti un aggravamento della propria situazione.

Nel caso di fermo, arresto, incarcerazione di un familiare maggiorenne in Francia, i congiunti potranno:

  • avvertire il Consolato Generale competente (vedasi ripartizione delle circoscrizioni consolari)
  • ottenere informazioni relativi alla situazione del fermato, arrestato o detenuto, tenendo presente che non si tratta di un diritto della famiglia (diritto alla riservatezza del connazionale);

Ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari, il connazionale può scegliere di non far conoscere la sua situazione alle proprie Autorità Consolari.

  • conoscere, contattando le Autorità carcerarie locali, le modalità di inviare al proprio congiunto detenuto, denaro attraverso bonifico al Centro Penitenziario.

INCIDENTI
Per gli incidenti occorsi all’estero, il Consolato Generale si assicura che i connazionali ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

RICERCA CONNAZIONALI SCOMPARSI
Informazioni riguardanti cittadini italiani all’estero possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196 del 2003), che impone nella maggior parte dei casi il consenso della persona cercata.
Gli Uffici consolari effettuano, nei limiti degli strumenti ammessi dalla legislazione locale e di quanto sopra specificato, ricerche per le quali il richiedente abbia dimostrato un interesse legittimo. Le richieste vanno indirizzate direttamente via mail all’Ufficio Affari Sociali mediante istanza autografa motivata (in carta semplice), allegando la copia di un documento d’identità valido del richiedente.
In caso di scomparsa deve essere presentata una denuncia ai competenti organi di polizia. Copia di tale denuncia (possibilmente in formato pdf) deve essere trasmessa all’Ufficio consolare territorialmente competente e, per conoscenza, all’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie dgit4@esteri.it

MINORI
La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.
Al riguardo, a seguito della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia del 20.11.1989, ratificata da oltre 190 Paesi, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – con risoluzione nr. 616 del 21/01/1998 – ha introdotto la possibilità di ricorrere alla figura del “Mediatore Familiare” al fine di tutelare i minori e la loro incolumità nei conflitti familiari e sottrazione illecita.
La scelta del Mediatore in Francia potrà essere effettuata nella lista Association pour la Mediation Familiale
Anche altre Associazioni intevengono nella mediazione familiare, fra le quali:
APME Médiation;
FENAMEF Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiale
Il Raggruppamento Europeo dei Magistrati per la Mediazione (Le Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation)
Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia). In caso di non applicabilità della Convenzione, il Ministero attua appieno le sue funzioni istituzionali modulando gli interventi in relazione alla specificità dei casi.

ulteriori informazioni:

https://www.116000enfantsdisparus.fr/

www.enlevement-parental.justice.gouv.fr
Dal 1° marzo 2005 è in vigore il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che istituisce uno spazio comune europeo nel settore del diritto di famiglia e si applica negli Stati membri dell’Unione Europea.