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Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

ATTENZIONE: questa procedura è riservata esclusivamente ai minori che non rientrano nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza elencati alla pagina Nascita del sito e che sono figli di almeno un genitore cittadino italiano per nascita (iure sanguinis) .

Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)

Il minore che acquista la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” non acquista la cittadinanza italiana dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione resa in Consolato dai genitori.
Alla cittadinanza italiana acquistata per “beneficio di legge” l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, purché non si produca una condizione di apolidia.

REQUISITI:

  • uno dei genitori è cittadino per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini italiani per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992);
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro 3 anni dalla nascita del figlio (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi differenti da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di 3 anni decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di 3 anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di acquisto deve essere resa personalmente in Consolato su appuntamento, da fissare inviando una mail a cittadinanza.parigi@esteri.it.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2026, le istanze presentate dal 01/01/2026 non saranno più soggette al pagamento del contributo di 250€ precedentemente previsto.

Si prega di indicare nell’oggetto della mail: DICHIARAZIONE ACQUISTO CITTADINANZA MINORE.

Norma transitoria per minorenni alla data del 24/05/2025:

Per i minori, che erano ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025 e che siano figli di almeno un cittadino italiano jure sanguinis, è possibile presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2026, alle stesse condizioni indicate sopra.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2026, le istanze presentate dal 01/01/2026 non saranno più soggette al pagamento del contributo di 250€ precedentemente previsto.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro lo stesso termine.

 

 

Si ricorda che il Consolato Generale d’Italia a Parigi è l’autorità competente per i residenti nelle seguenti regioni:

Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté (soltanto per i dipartimenti Côte-d’Or – 21, Doubs – 25, Jura – 39, Yonne – 89), Centre, Hauts de France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire e tutti i dipartimenti ed i territori d’oltremare.