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Casi particolari

EFFETTI PASSATI DEL MATRIMONIO SULLA CITTADINANZA

 

FRANCIA – ITALIA

Disposizioni in vigore tra il 01/01/1948 e l’11/01/1973

Il Codice della Nazionalità Francese promulgato il 19/10/1945 prevedeva l’acquisto automatico della cittadinanza francese per la donna straniera, a seguito del matrimonio con un cittadino francese (art. 37).

Parallelamente, la Legge n. 555/1912 che regolava la cittadinanza italiana prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per effetto del matrimonio: pertanto le cittadine italiane che avevano contratto matrimonio con un cittadino francese tra il 01/01/1948 e l’11/01/1973, avendo acquisito automaticamente la cittadinanza francese per effetto del matrimonio in virtù dell’articolo 37, perdevano automaticamente la cittadinanza italiana.

Questa disposizione di legge è stata dichiarata incostituzionale nel 1975 e abrogata con la Legge n. 151/1975 che ha introdotto la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana mediante dichiarazione (art. 219).

Un’ulteriore evoluzione legislativa del 1997 ha introdotto la possibilità di riconoscere la continuità del possesso della cittadinanza italiana alle donne italiane che l’avevano perduta automaticamente per effetto del matrimonio con un cittadino straniero o in seguito alla naturalizzazione del marito italiano.

Le cittadine italiane sposate con cittadini francesi tra il 01/01/1948 e l’11/01/1973 possono dunque richiedere tale riconoscimento, secondo la procedura qui descritta.

Nota bene: la legge francese non prevedeva alcun dispositivo specifico per l’acquisto della cittadinanza francese da parte del cittadino straniero sposato con una cittadina francese.

 

Situazione a partire dal 12/01/1973 e fino al 23/03/1995

La riforma del Codice della Nazionalità Francese entrata in vigore il 12/01/1973 ha abolito l’automatismo dell’acquisto della cittadinanza francese per effetto del matrimonio per le donne straniere e ha istituito, sia per gli uomini che per le donne, un regime di dichiarazione volontaria di acquisto della cittadinanza francese in seguito al matrimonio con una cittadina o un cittadino francese.

Tale acquisto volontario comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana fino al 23/03/1995, data di entrata in vigore del Secondo Protocollo di modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di doppia cittadinanza, firmato a Strasburgo.

 

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ITALIA – FRANCIA

Disposizioni in vigore dal 1865 al 26/04/1983

L’articolo 9 del Codice civile del 1865, e successivamente l’articolo 10, comma 2, della legge 555/1912, in vigore fino al 26/04/1983, prevedevano l’acquisto ope legis della cittadinanza italiana per la donna straniera che sposava un cittadino italiano.

Gli emendamenti alla Legge 91/1992, entrati in vigore il 24/05/2025, hanno tuttavia profondamente limitato gli effetti dell’automatismo per le donne straniere sposate con un cittadino italiano prima del 26/04/1983 che non hanno esercitato fino ad oggi questo diritto. Queste ultime possono contattare via e-mail l’Ufficio Cittadinanza (cittadinanza.parigi@esteri.it), che effettuerà le verifiche sulla trasmissione effettiva della cittadinanza italiana alla moglie e fornirà, se il riconoscimento è possibile, ulteriori informazioni sulla procedura da seguire, che potrebbe prevedere il pagamento di diritti consolari pari a 600€.

Nota bene: la legge italiana non prevedeva alcun dispositivo specifico di acquisizione della cittadinanza italiana per il cittadino straniero sposato con una cittadina italiana.

 

Situazione a partire dal 27/04/1983

L’articolo 1 della Legge 123/1983, e successivamente l’articolo 5 della Legge 91/1992, hanno istituito la possibilità di acquisto volontario della cittadinanza italiana per la donna straniera sposata con un cittadino italiano, per il marito straniero di una cittadina italiana e, dal 05/06/2016, per i partner stranieri di una cittadina o di un cittadino italiano che abbiano contratto un’unione civile.