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Perdita e riacquisto della cittadinanza

PERDITA

La legge n.555/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell’interessato e dei suoi figli minorenni.

La legge n.91/1992 ha introdotto all’art.11 un regime di pluripolidia, cioè la possibilità di avere più cittadinanze.

Pertanto dal 16/08/1992 (entrata in vigore della nuova legge n. 91/1992), l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente.

Occorre precisare che la garanzia del mantenimento della cittadinanza italiana sancito dall’art. 11 trova un limite nella Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari firmata a Strasburgo il 06/05/1963 ratificata dall’Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876 e sottoscritta anche dalla Francia.

Si è cercato di mitigare gli effetti di questa Convenzione mediante un protocollo aggiuntivo (Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo) che trova applicazione tra Italia e Francia a decorrere dal 24/03/1995.

Tale protocollo prevede il mantenimento della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della cittadinanza francese nelle seguenti ipotesi:

1) matrimonio con cittadino o cittadina francese

2) nascita e residenza stabile in Francia fino alla maggiore età

3) trasferimento e residenza stabile in Francia prima dei diciotto anni

A seguito della denuncia da parte dello Stato francese della Convenzione di Strasburgo, i cittadini italiani che acquistano la cittadinanza francese dopo il 05/03/2009 non perdono quella italiana.

Si precisa che, a parte alcuni casi particolari, l’entrata in vigore del 2° Protocollo della Convenzione di Strasburgo e poi la denuncia della stessa non hanno effetto retroattivo: le perdite di cittadinanza italiana verificatesi prima rimangono effettive.

        

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA 

La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta.

In particolare, il cittadino residente all’estero che abbia perso la cittadinanza può riacquistarla:

  • ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/1992, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.
  • ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/1992 dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

A decorrere dal 05/10/2018 le istanze o le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno.

Le persone residenti nelle regioni elencate di seguito potranno richiedere maggiori informazioni in merito al riacquisto della cittadinanza italiana scrivendo a cittadinanza.parigi@esteri.it:

Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté (soltanto per i dipartimenti Côte-d’Or – 21, Doubs – 25, Jura – 39, Yonne – 89), Centre, Hauts de France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire e tutti i dipartimenti e territori d’oltremare