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Cittadinanza per matrimonio o unione civile

 1. CENNI NORMATIVI

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

NOTA BENE: Come da istruzioni ministeriali, tutte le comunicazioni con i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio (ex Art. 5 L. 91/1992) avvengono esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Interno ALI/CIVES e non per e-mail o altri mezzi.

 

2. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA

Residenza nella circoscrizione consolare:

  • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza per il tramite del portale cittadinanza del Ministero dell’Interno https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/;
  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
    • Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
    • Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
    • Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
    • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
    • Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
    • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
    • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

 

3. DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA

1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dalle Autorità del Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. Per i cittadini francesi occorre semplicemente allegare l’atto di nascita redatto su formulario plurilingue.

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

Il certificato penale francese  “BULLETIN NUMERO 3” si richiede al Ministero della Giustizia Francese al sito:

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml e deve essere munito di traduzione giurata in lingua italiana effettuata in loco (la lista dei traduttori giurati in Francia è reperibile sul sito).

I cittadini francesi possono richiederlo direttamente in italiano selezionando il Modulo Standard Multilingue (FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE – AIDE A LA TRADUCTION).

3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.

5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza.  Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000)

6. Titre de sejour francese in corso di validità per la verifica della residenza in Francia (o prova di indirizzo recente per i cittadini UE).

7. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri

Nella circoscrizione di Parigi sono presenti l’Istituto italiano di cultura (www.iicparigi.esteri.it) e la Società Dante Alighieri (www.ladante.fr
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
  • I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico

 

4. PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda).

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

 

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: (https://portaleserviziapp.dlci.interno.it).

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

  • nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.  I dati così inseriti non potranno più essere modificati e saranno riportati nel successivo decreto.  E’ quindi molto importante compilare con attenzione questa prima scheda anagrafica. 
  • Nelle schermate successive l’istante dovrà̀ compilare altre specifiche maschere anagrafiche per ciascuno dei documenti inseriti a corredo della domanda (certificati penali, documento di riconoscimento, estratto di matrimonio, certificato di lingua italiana…). I dati anagrafici inseriti per ogni scheda dovranno sempre coincidere. Vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
  • Specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione
  • Una volta inviato il modulo, il sistema invierà una mail all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione. Sarà necessario seguire le istruzioni ricevute per confermare la registrazione tramite il link ricevuto nella mail. Una volta effettuata la conferma della registrazione, sarà possibile accedere al sistema con la userID e password create per la propria utenza.

 

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
– atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
– certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);
– certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell’unione civile italiano/a qualora non sia presente all’atto del giuramento.
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.
La persona interessata presterà  giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

ATTENZIONE: eventuali comunicazioni urgenti relative alla pratiche CIVES – in caso di difficoltà di accesso al portale – saranno pubblicate alla pagina Avviso documenti in giacenza

5. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI 

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Costi:

Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

 

Articoli della tabella consolare da applicare:

  • Autentica di firma sull’istanza: art. 24 (Euro 14,00);
  • Marca da bollo sull’istanza: Euro 16,00 Dall’estero è invece possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario su IBAN della Banca d’Italia IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501. Nella domanda di cittadinanza va inserito il codice numerico della marca da bollo telematica oppure gli estremi del bonifico eseguito dall’estero .
  • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione), Euro 10,00;
  • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71, Euro 10,00;
  • Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A, Euro 16,00.

 

NOTA: fino al 27 aprile 1983 – data di entrata in vigore della precedente legge sulla cittadinanza n.123/83 – la donna straniera che sposava un cittadino italiano acquisiva automaticamente la cittadinanza italiana.

Tuttavia, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, nonché per il successivo rilascio dei relativi documenti di identità è necessario che l’atto di nascita dell’interessata sia trascritto in Italia previo pagamento della relativa tassa consolare di euro 300.