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Casi particolari

ININTERROTTO POSSESSO DELLA CITTADINANZA DELLE DONNE ITALIANE SPOSATE A CITTADINI FRANCESI

La legge sulla cittadinanza n.555/1912 prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisizione di una cittadinanza straniera per matrimonio. Nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, tale norma è stata abrogata ed è stata prevista la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana su domanda.

Inoltre, la più recente giurisprudenza ha ritenuto che in determinate circostanze alle donne italiane che hanno perso la cittadinanza per effetto del matrimonio con un cittadino francese o per naturalizzazione straniera del marito italiano possa essere riconosciuto un ininterrotto possesso della cittadinanza.

Vanno tuttavia distinti alcuni casi a seconda del periodo in cui è stato contratto il matrimonio con il cittadino francese:

 

Cittadinanza delle donne italiane sposate con cittadini francesi tra il 01/01/1948 e il 11/01/1973

Le donne italiane sposate con cittadini francesi tra il 1 gennaio 1948 e l’11 gennaio 1973 e che per effetto del matrimonio hanno acquisito automaticamente la cittadinanza francese ai sensi dell’art. 37 del Codice della cittadinanza francese del 1945 possono presentare apposita istanza per ottenere il riconoscimento dell’ininterrotto possesso della cittadinanza italiana.
A tal fine possono rivolgersi all’Ufficio cittadinanza di questo Consolato Generale per informazioni sulla documentazione da presentare (sarà necessario produrre un attestato rilasciato dalle Autorità francesi che riporti l’acquisto di cittadinanza francese ai sensi del predetto art. 37), esclusivamente in caso di residenza nelle seguenti regioni: Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté (soltanto per i dipartimenti Côte-d’Or – 21, Doubs – 25, Jura – 39, Yonne – 89), Centre, Hauts de France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire e tutti i dipartimenti e i territori d’oltremare.
Il costo di tale procedura è di € 300,00.
Tale riconoscimento consente di trasmettere la cittadinanza ai figli che vengono considerati anch’essi italiani dalla nascita. I figli maggiorenni, ove intendano avvalersi di tale disposizione, devono tuttavia effettuare analoga dichiarazione in tal senso e sono soggetti al pagamento della tassa consolare di € 300,00.

 

Cittadinanza delle donne italiane sposate con cittadini francesi tra il 12/01/1973 e il 23/03/1995

Le donne italiane che hanno richiesto e acquisito la cittadinanza francese per matrimonio dopo il 12 gennaio 1973 – data di entrata in vigore della nuova legge francese sulla cittadinanza che non prevede più l’attribuzione automatica della cittadinanza per effetto del matrimonio – hanno perso la cittadinanza italiana.

 

Cittadinanza delle donne italiane che hanno acquisito per matrimonio la cittadinanza francese dal 24/03/1995

In applicazione del Secondo Protocollo della Convenzione di Strasburgo entrato in vigore il 24 marzo 1995, le donne italiane divenute francesi per matrimonio hanno conservato la cittadinanza italiana.