Il decreto-legge n.36/2025 e la successiva legge di conversione n.74 del 23/05/2025 hanno introdotto importanti modifiche alla trasmissione della cittadinanza italiana. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano.
Il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano ma soltanto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
CASO 1: Il minore non ha, né può avere un’altra cittadinanza, cioè è esclusivamente cittadino italiano
Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applichi questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero).
Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la registrazione della nascita o la dichiarazione di opzione presso le competenti Autorità straniere, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.
Per il minore nato all’estero da due cittadini in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana inviare documentazione che dimostri che entrambi i genitori siano in possesso della sola cittadinanza italiana.
Ad esempio, per escludere il possesso della cittadinanza francese si potrà inviare:
- una copia della carte électorale délivrée à un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France
- una attestation d’inscription sur les listes complémentaires européennes et/ou complémentaires municipales da scaricare al seguente link https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 o da richiedere alla Mairie di residenza.
Il genitore che ha risieduto in uno o più Paesi diversi dalla Francia per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, dovrà produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
CASO 2: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.
Se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (non rileva in questo caso la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana). Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.
Il periodo di residenza in Italia deve essere dichiarato nel modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione indicato più avanti. Il Consolato effettuerà i necessari controlli su quanto dichiarato con il Comune/Comuni di residenza.
ATTENZIONE: Prima di riferirsi ai casi 3) e 4), che richiedono la presentazione di documentazione aggiuntiva, verificare attentamente che non sussistano i requisiti relativi al caso 2).
CASO 3: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
Trasmettere idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze da parte del genitore italiano.
Ad esempio, per escludere il possesso della cittadinanza francese si potrà inviare:
- una copia della carte électorale délivrée à un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France
- una attestation d’inscription sur les listes complémentaires européennes et/ou complémentaires municipales da scaricare al seguente link https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 o da richiedere alla Mairie di residenza.
Il genitore che ha risieduto in uno o più Paesi diversi dalla Francia per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, dovrà produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
CASO 4: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Inviare idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze.
Ad esempio, per escludere il possesso della cittadinanza francese si potrà inviare:
- una copia della carte électorale délivrée à un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France
- una attestation d’inscription sur les listes complémentaires européennes et/ou complémentaires municipales da scaricare al seguente link https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 o da richiedere alla Mairie di residenza
- una attestazion de non-naturalisation rilasciata dagli Archives Nationales francesi debitamente tradotta in italiano da un traduttore giuratopresso una Corte d’appello francese.
Relativamente al nonno che ha risieduto in uno o più Paesi diversi dalla Francia per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, si dovranno produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
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Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana. Questo Consolato Generale emetterà formale provvedimento di preavviso di diniego (rifiuto) in presenza di domande inviate incomplete.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in uno dei 4 casi sopra esposti.
Qualora il minore non rientri in uno dei 4 casi sopra esposti, si prega di NON inviare la richiesta di trasmissione del suo atto di nascita che verrebbe rifiutata per mancanza dei requisiti introdotti dal nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992. Si dovrà invece verificare cliccando qui se sia possibile effettuare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE
La richiesta deve essere presentata per posta e IN ORIGINALE direttamente al Consolato Generale al seguente indirizzo:
Consolato Generale d’Italia a Parigi – Ufficio Stato civile
5 Boulevard Emile Augier – 75116 Paris
DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE PER REGISTRARE UNA NASCITA AVVENUTA IN FRANCIA
- modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori del minore
- modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato, uno per ogni genitore di cittadinanza italiana
- fotocopia dei documenti d’identità dei genitori
- documentazione aggiuntiva richiesta a seconda del caso in cui rientra il minore
- giustificativo di domicilio recente
- atto di nascita IN ORIGINALE del minore (le fotocopie non sono accettate)
CHE TIPO DI ATTO DI NASCITA DEVO PRESENTARE?
- FIGLI NATI IN COSTANZA DI MATRIMONIO:
Estratto dell’atto di nascita su formulario plurilingue (disponibile presso tutte le Mairies) che non necessita di traduzione in italiano.
- FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO:
La procedura è diversa a seconda delle modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento alla Mairie (indicato sulla copia integrale dell’atto di nascita).
QUALORA LA NASCITA NON SIA ANCORA AVVENUTA E NON SI FOSSE ANCORA PROVVEDUTO AL RICONOSCIMENTO, SI CONSIGLIA DI PREFERIRE IL RICONOSCIMENTO PRENATALE CONGIUNTO (OSSIA LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI ENTRAMBI I GENITORI PRESSO UNA QUALSIASI MAIRIE) AL FINE DI SEMPLIFICARE LA PROCEDURA DI TRASCRIZIONE CHE, IN TAL CASO, NON RICHIEDERÀ LA PRESENZA DELLA MADRE IN CONSOLATO (PROCEDURA INTERAMENTE POSTALE COME INDICATO AL PUNTO 2.1).
2.1 Figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori alla Mairie, prima della nascita:
- copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese + copia integrale originale dell’atto di riconoscimento prenatale con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese.
In questo caso tutta la procedura è effettuata per posta.
2.2 Figlio riconosciuto alla Mairie solo dal padre prima della nascita:
- copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese + copia integrale originale dell’atto di riconoscimento prenatale con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese.
In questo caso è necessaria la presenza della madre in Consolato (previo appuntamento concordato via email) per firmare un atto pubblico di riconoscimento materno e di espressione del consenso ad essere nominata nell’atto (artt. 250 e 254 del C.C.).
2.3 Figlio riconosciuto alla Mairie solo dal padre al momento della dichiarazione di nascita:
- copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato presso una Corte d’appello francese
Anche in questo caso è necessaria la presenza della madre in Consolato (previo appuntamento concordato via email) per firmare un atto pubblico di riconoscimento materno e di espressione del consenso ad essere nominata nell’atto (artt. 250 e 254 del C.C.).
Per i figli di genitori non sposati, si raccomanda di anticipare all’Ufficio dello Stato Civile via mail all’indirizzo statocivile.parigi@esteri.it la copia integrale dell’atto di nascita e vi verranno fornite le istruzioni adeguate al caso.
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ATTRIBUZIONE DEL NOME AI NATI IN FRANCIA
Si informa che ai sensi della normativa francese la virgola apposta tra i nomi ha il valore di uno spazio e cioè serve esclusivamente a distinguere gli elementi che compongono il nome. Pertanto in presenza di più nomi nell’atto di nascita francese, anche se separati da una virgola, verrà trasmessa al Comune italiano la richiesta di trascrizione e di iscrizione all’AIRE indicando tutti i nomi presenti sull’atto francese, ma senza le virgole.
Quindi i genitori che desiderino attribuire al figlio/a un solo nome devono avere cura di dichiararne uno soltanto all’Ufficiale di stato civile francese che redigerà l’atto.