Il Consolato Generale d’Italia a Parigi è l’autorità competente in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis cioè per discendenza da un genitore o da un/a nonno/a italiani, per le seguenti regioni:
Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté (soltanto per i dipartimenti Côte-d’Or – 21, Doubs – 25, Jura – 39, Yonne – 89), Centre, Hauts de France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire e tutti i dipartimenti ed i territori d’oltremare.
Le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:
- la dimostrazione della discendenza da un genitore o da un/a nonno/a italiani
- la prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana
- il possesso dei requisiti introdotti dal nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992
Le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana spedite o pervenute in Consolato dopo le ore 23:59 del 27 marzo 2025 sono trattate ai sensi della nuova normativa qui descritta.
Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Il testo normativo novellato – consultabile al seguente link – prevede che i richiedenti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana in maniera automatica, salvo che:
A: un genitore o adottante cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o adozione) del figlio. Non rilevano la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero
Clicca qui per consultare la documentazione richiesta.
B: un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.
Clicca qui per consultare la documentazione richiesta.
Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, a prescindere dall’esito dell’istanza di riconoscimento.
La ricerca della documentazione è a onere esclusivo del richiedente.
L’Ufficio Cittadinanza potrà richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
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COSTI E INVIO DELLA DOMANDA
Per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è dovuto un contributo previsto dalla legge che dal 01/01/2025 ammonta a 600€. Tale pagamento non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.
Il pagamento di diritti consolari dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato Generale d’Italia:
IBAN: FR76 3047 8000 0102 8019 3800 117 BIC: MONTFRPPXXX
Nella causale del bonifico dovrà essere precisamente indicato: “Cognome Nome_ Cittadinanza”.
Una volta riunita tutta la documentazione dettagliata a seconda del caso, si prega di spedirla, in originale e per posta, corredata del giustificativo del bonifico bancario di 600€ e del modulo di richiesta di riconoscimento compilato e firmato, al seguente indirizzo:
Consulat Général d’Italie à Paris – Ufficio Cittadinanza
5, boulevard Émile Augier
75116 Paris
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ULTERIORI PRECISAZIONI
L’esame della domanda si basa sulla normativa in materia vigente dal momento dell’emigrazione del nonno o del genitore italiano fino ad oggi (ratione temporis) nei Paesi coinvolti (ratione loci): leggi italiane sulla cittadinanza, leggi francesi sulla cittadinanza, convenzioni internazionali e loro interazioni. La vastità e la complessità della normativa in materia non permettono di presentare in questa pagina tutte le casistiche possibili.
Tuttavia si tengano in considerazione i seguenti punti:
- L’acquisto volontario della cittadinanza francese da parte di un cittadino italiano ha comportato fino ad una data recente (salvo caso specifico) la perdita automatica della cittadinanza italiana, senza che fosse necessaria una espressa rinuncia. La perdita della cittadinanza italiana coinvolge anche i figli minorenni, nonostante questi non abbiano espresso la volontà di essere naturalizzati. Ne consegue quindi che se il nonno/a o il genitore italiano si è naturalizzato francese prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza e non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. artt 8 e 12 Legge 555/1912 e Convenzione di Strasburgo 1963).
- La donna italiana trasmette la cittadinanza solo a partire dal 01/01/1948 (a determinate condizioni) e pienamente dal 27/04/1983. La donna italiana coniugata con cittadino francese acquistava automaticamente la cittadinanza francese e fino all’11/01/1973 perdeva la cittadinanza italiana. Per maggiori informazioni sulla perdita della cittadinanza avvenuta tra il 01/01/1948 e il 11/01/1973 a seguito di matrimonio con cittadino francese e sul possibile riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza per la donna e per i suoi discendenti, si prega di consultare la sezione CASI PARTICOLARI.
- La Francia ha sempre riconosciuto un diritto del suolo condizionale, cioè condizionato a determinati criteri (durata della residenza, luogo di nascita dei genitori, etc.): se i genitori non sono cittadini francesi, l’acquisto della cittadinanza francese non è automatico al momento della nascita su territorio francese. Ne consegue che per accertare la continuità nel possesso della cittadinanza italiana sono necessari documenti che attestino le modalità di acquisto della cittadinanza francese dai discendenti (es: copia del Certificat de nationalité française, decreto di naturalizzazione, etc.).