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Perdita e riacquisto della cittadinanza

PERDITA

La legge n.555/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell’interessato e dei suoi figli minorenni.

La legge n.91/1992 ha introdotto all’art.11 un regime di pluripolidia, cioè la possibilità di avere più cittadinanze.

Pertanto dal 16/08/1992 (entrata in vigore della nuova legge n. 91/1992), l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente.

Occorre precisare che la garanzia del mantenimento della cittadinanza italiana sancito dall’art. 11 trova un limite nella Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari firmata a Strasburgo il 06/05/1963 ratificata dall’Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876 e sottoscritta anche dalla Francia.

Si è cercato di mitigare gli effetti di questa Convenzione mediante un protocollo aggiuntivo (Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo) che trova applicazione tra Italia e Francia a decorrere dal 24/03/1995.

Tale protocollo prevede il mantenimento della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della cittadinanza francese nelle seguenti ipotesi:

1) matrimonio con cittadino o cittadina francese

2) nascita e residenza stabile in Francia fino alla maggiore età

3) trasferimento e residenza stabile in Francia prima dei diciotto anni

A seguito della denuncia da parte dello Stato francese della Convenzione di Strasburgo, i cittadini italiani che acquistano la cittadinanza francese dopo il 05/03/2009 non perdono quella italiana.

Si precisa che, a parte alcuni casi particolari, l’entrata in vigore del 2° Protocollo della Convenzione di Strasburgo e poi la denuncia della stessa non hanno effetto retroattivo: le perdite di cittadinanza italiana verificatesi prima rimangono effettive.

        

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta.

Il Consolato Generale d’Italia a Parigi è competente per le persone che risiedono nelle seguenti regioni:

Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté (soltanto per i dipartimenti Côte-d’Or – 21, Doubs – 25, Jura – 39, Yonne – 89), Centre, Hauts de France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire e tutti i dipartimenti e territori d’oltremare

 

DISPOSITIVO STRAORDINARIO DI RIACQUISTO (ai sensi della legge n. 74 del 23/05/2025)

Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana da effettuarsi dal 01/07/2025 al 31/12/2027

 

Chi ne può beneficiare?

Le persone nate in Italia che hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15/08/1992, ai sensi degli articoli 8-1, 8-2 o dell’articolo 12 della Legge 555/1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza)

oppure

le persone nate all’estero che sono state residenti in Italia almeno due anni consecutivi che hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15/08/1992, ai sensi degli articoli 8-1, 8-2 o dell’articolo 12 della Legge 555/1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza)

La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

 

Quale è la procedura da seguire?

Tra il 01/07/2025 e il 31/12/2027 l’interessato deve rendere personalmente in Consolato una dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.

 

Qual è la documentazione da presentare in Consolato per poter effettuare la dichiarazione di riacquisto?

Si informa che l’Ufficio Cittadinanza potrà richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata di seguito.

Per chi è nato in Italia:

  • copia integrale dell’atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al comune italiano di nascita
  • decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera)

Per chi è nato all’estero:

  • copia integrale della trascrizione dell’atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al comune italiano di origine
  • certificato storico anagrafico/certificato di residenza storico rilasciato dal o dai comuni di residenza in Italia, che attesti la residenza in Italia per almeno due anni consecutivi prima della perdita della cittadinanza
  • certificato storico di cittadinanza, da chiedere al comune italiano di origine
  • decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera)

 

Come fissare l’appuntamento in Consolato?

Soltanto una volta riunita tale documentazione, l’interessato potrà contattare l’Ufficio Cittadinanza (cittadinanza.parigi@esterit.it) che fornirà dettagli sulle modalità di pagamento dei diritti consolari pari a 250€ e fisserà un appuntamento per la sottoscrizione della dichiarazione in Consolato.

 

DISPOSITO ORDINARIO DI RIACQUISTO – Residenza in Italia

A prescindere della data e delle modalità di perdita della cittadinanza italiana, l’ex cittadino italiano residente all’estero può riacquistarla:

  • ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/1992, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.
  • ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/1992 dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Le dichiarazioni art. 13-1c sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno.

Chi desidera optare per questa modalità di riacquisto può contattare l’Ufficio Cittadinanza (cittadinanza.parigi@esteri.it).