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Adozioni

La materia delle adozioni di minori in Italia è regolamentata dalla legge n. 184 del 1983, modificata – tra le altre – dalla legge n. 476 del 1998, che ha introdotto le norme di adattamento e di esecuzione della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia d’adozione internazionale.

In caso d’adozione di uno o più minori, da parte di cittadini italiani residenti all’estero, viene applicato il comma 4 dell’art. 36 della Legge 184/1983: “ L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché’ conforme ai principi della Convenzione”.

I requisiti richiesti dalla legge italiana per l’idoneità all’adozione sono indicati all’art.6 legge n. 184 del 1983.  Se ne riportano alcuni di seguito:

  • L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
  • I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
  • L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

I cittadini italiani residenti all’estero possono quindi presentare domanda di adozione internazionale rivolgendosi:

  1. a) alle competenti autorità del Paese in cui vivono, a condizione di risiedervi in modo continuativo da 2 anni al momento dell’adozione (requisito per il successivo riconoscimento in Italia). L’Ufficio di Stato Civile del Consolato Generale d’Italia a Parigi rilascia alle coppie che presentano istanza di adozione in Francia “un certificato di legislazione” redatto in francese (maggiori informazioni più avanti nel paragrafo dedicato);
  2. b) al Tribunale per i Minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia dei coniugi. In mancanza di precedente domicilio, al Tribunale per i minorenni di Roma. Maggiori informazioni sono disponibili alle seguenti pagine: https://www.commissioneadozioni.it/per-una-famiglia-adottiva/faq/sezione-b/b2/

https://www.commissioneadozioni.it/per-una-famiglia-adottiva/faq/

 

TRASCRIZIONE DI SENTENZE DI ADOZIONE STRANIERE

Le sentenze di adozioni pronunciate da Tribunali francesi in favore di cittadini italiani iscritti all’AIRE possono essere riconosciute e trascritte in Italia su domanda da presentarsi per il tramite di questo Consolato.

Nel caso di sentenza di adozione riguardante un minorenne, la procedura prevede l’invio della domanda per il riconoscimento degli effetti al Tribunale per i Minorenni del Comune di iscrizione AIRE dell’adottante italiano. Emessa la sentenza con cui viene dichiarato efficace il provvedimento di adozione, la cancelleria del Tribunale per i minorenni provvede all’invio della documentazione al Comune di iscrizione all’AIRE degli adottanti per la trascrizione del provvedimento e dell’atto di nascita dell’adottato su cui andrà apposta l’annotazione di adozione. NOTA BENE: Le modifiche sull’attribuzione della cittadinanza italiana introdotte dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992 si applicano anche al minore straniero adottato da cittadino italiano, che non acquista più la cittadinanza italiana automaticamente. Si dovrà pertanto avviare un ulteriore procedimento per la verifica del possesso dei requisiti introdotti per la trasmissione della cittadinanza italiana.

Nel caso di adozione riguardante un maggiorenne, la domanda è inviata – sempre per il tramite del Consolato – al Comune iscrizione AIRE del genitore italiano o di uno dei genitori italiani a scelta.

La domanda deve essere redatta in carta semplice, come da modello disponibile nella sezione modulistica per i cittadini italiani e completa degli allegati richiesti, e presentata al Consolato previo appuntamento richiesto via e-mail all’indirizzo statocivile.parigi@esteri.it

 

CERTIFICATO DI LEGISLAZIONE O “CERTIFICAT DE COUTUME”

Per il rilascio di tale certificato vi preghiamo di contattare via mail l’Ufficio Stato Civile (statocivile.parigi@esteri.it) che invierà il modulo di richiesta e le istruzioni sulle modalità per effettuare il pagamento della tariffa consolare corrispondente (66€). La procedura di richiesta del certificato è interamente postale.