NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE OTTENERE L’ASSENSO DA PARTE DELL’ALTRO GENITORE:
Per il rilascio di documenti di viaggio a minori iscritti AIRE con cittadinanza italiana, e aventi residenza effettiva nella circoscrizione consolare di competenza del Consolato Generale d’Italia a Parigi, è prevista la facoltà di presentare un’istanza al Console Generale nella veste di Giudice Tutelare (art.3 della L. 1185/1967).
nota bene: il Giudice Tutelare potrà unicamente integrare una fattispecie o un rapporto giuridico, in questo caso a tutela dell’interesse del figlio minore e del suo diritto alla libera circolazione e all’espatrio.
PROCEDURA DI ISTANZA AL GIUDICE TUTELARE:
- L’interessato deve presentare istanza formale al Giudice Tutelare, dietro pagamento della tariffa consolare di euro 11,00 per l’istanza a seguito della quale l’ufficio tenterà eventualmente di giungere a una conciliazione preliminare tra le parti. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo tra le parti, l’ufficio fisserà l’audizione delle parti, tramite Decreto Consolare.
- Notifica del decreto di fissazione dell’audizione all’altro genitore entro i limiti di tempo fissati dal Giudice Tutelare. La notifica è a carico dell’istante. Questo Ufficio procederà con la verifica dell’esaurimento del processo di notifica.
- Conclusa la fase istruttoria e udite le parti, il Giudice Tutelare deciderà se autorizzare o meno il rilascio del passaporto con Decreto Consolare. Il Decreto, verrà notificato a entrambe le parti coinvolte.
- Efficacia: il decreto acquista efficacia una volta decorso il termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto, salvo in caso di efficacia immediata disposta per ragioni di urgenza (ex art. 741 c.p.c.).
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA DOMANDA DI ISTANZA AL GIUDICE TUTELARE:
- Apposito modulo di istanza;
- Copia dei documenti di identità (passaporto, carta di identità) dell’istante e del/i minore/i;
- Se il/i minore/i ha/hanno altre nazionalità: allegare copia dell’altro passaporto;
- Copia del provvedimento o verbale di separazione oppure sentenza di divorzio, ove presente;
nota bene: se non già trasmesso allegare il certificato previsto dal Reg. UE applicabile (si veda la pagina dedicata); - In caso di genitore non sposato: provvedimento di affidamento dei minori
SI INFORMA CHE LA PROCEDURA PER L’ISTANZA AL GIUDICE TUTELARE RICHIEDE TEMPI DI LAVORAZIONE MAGGIORI