Si informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione dell’art.28 D. Lgs. 71/2011 e s. m. i., gli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili.
Tale orientamento normativo si basa, in primo luogo, sull’esistenza di Convenzioni bilaterali o multilaterali, che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o Apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.
Per qualsiasi atto notarile occorre quindi rivolgersi ad un notaio in Francia o in Italia.
E’ possibile altresì consultare il sito del Consiglio Nazionale del Notariato per l’Italia www.notariato.it e per la Francia www.notaires.fr
Il Capo dell’Ufficio Consolare continua a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali. Può ricevere, previa verifica di un’oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano, atti che rivestono carattere di necessità e urgenza.
Per ulteriori informazioni ►► sito del Ministero degli Affari Esteri – Guida consolare – atti notarili