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Traduzione di documenti e legalizzazione di firme

Il Consolato Generale d’Italia a Parigi  non svolge attività di traduzione.

L’albo ufficiale degli interpreti e traduttori è consultabile sul sito ufficiale della Corte di Cassazione francese

La lista ufficiale dei traduttori/interpreti è reperibile in ogni “Mairie”, “Préfecture” e “Tribunal” francesi.

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La Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con Legge n. 106 del 24 aprile 1990, ha soppresso definitivamente la necessità di legalizzazione o di altre formalità equivalenti (apostille) relativamente alla documentazione emessa in Francia e quella emessa in Italia. Oltre all’Italia e la Francia hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles: Lettonia, Belgio, Irlanda, Danimarca e Estonia.

Di norma, per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.
Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.
Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare.
Nei Paesi nei quali  tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare.

La Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con Legge n. 106 del 24 aprile 1990, ha soppresso definitivamente la necessità di legalizzazione o di altre formalità equivalenti (apostille) relativamente alla documentazione emessa in Francia e quella emessa in Italia. Oltre all’Italia e la Francia hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles: Lettonia, Belgio, Irlanda, Danimarca e Estonia.