L’art. 33 del D. Lgs. 71/2011 assegna al Capo dell’Ufficio Consolare le funzioni ed i poteri, in materia di tutela e di curatela, che le leggi dello Stato attribuiscono al Giudice Tutelare nei confronti dei cittadini minorenni, iscritti all’AIRE e residenti in questa circoscrizione consolare.
A. NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE OTTENERE L’ASSENSO DA PARTE DELL’ALTRO GENITORE:
Per il rilascio di documenti di viaggio a minori iscritti AIRE con cittadinanza italiana, e aventi residenza effettiva nella circoscrizione consolare di competenza del Consolato Generale d’Italia a Parigi, è prevista la facoltà di presentare un’istanza al Console Generale nella veste di Giudice Tutelare (art.3 della L. 1185/1967).
nota bene: il Giudice Tutelare potrà unicamente integrare una fattispecie o un rapporto giuridico, in questo caso a tutela dell’interesse del figlio minore e del suo diritto alla libera circolazione e all’espatrio.
Procedura di Istanza
- L’interessato deve presentare istanza formale al Giudice Tutelare, dietro pagamento della tariffa consolare di euro 11,00per l’istanza a seguito della quale l’ufficio tenterà eventualmente di giungere a una conciliazione preliminare tra le parti. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo tra le parti, l’ufficio fisserà l’audizione delle parti, tramite Decreto Consolare.
- Notifica del decreto di fissazione dell’audizione all’altro genitore entro i limiti di tempo fissati dal Giudice Tutelare. La notifica è a carico dell’istante. Questo Ufficio procederà con la verifica dell’esaurimento del processo di notifica.
- Conclusa la fase istruttoria e udite le parti, il Giudice Tutelare deciderà se autorizzare o meno il rilascio del passaporto con Decreto Consolare. Il Decreto, verrà notificato a entrambe le parti coinvolte.
- Efficacia: il decreto acquista efficacia una volta decorso il termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto, salvo in caso di efficacia immediatadisposta per ragioni di urgenza (ex art. 741 c.p.c.).
Documenti da presentare
- Apposito modulo di istanza;
- Copia dei documenti di identità (passaporto, carta di identità) dell’istante e del/i minore/i;
- Se il/i minore/i ha/hanno altre nazionalità: allegare copia dell’altro passaporto;
- Copia del provvedimento o verbale di separazione oppure sentenza di divorzio, ove presente;
nota bene: se non già trasmesso allegare il certificato previsto dal Reg. UE applicabile (si veda la pagina dedicata); - In caso di genitore non sposato: provvedimento di affidamento dei minori
Si informa che la procedura per l’istanza al giudice tutelare richiede tempi di lavorazioni più lunghi
B. PER TUTTI GLI ATTI ECCEDENTI L’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E CHE RILEVANO DELLA SFERA PATRIMONIALE DEI MINORENNI.
Nel caso di:
- alienazione, ipoteca o devoluzione in pegno dei beni pervenuti ai figli a qualsiasi titolo, anche a causa di morte;
- accettazione con beneficio d’inventario o rinuncia ad eredità o legati;
- accettazione donazioni, scioglimento di comunioni, contrazione mutui o locazioni ultra novennali.
Presentazione dell’Istanza
- L’esercenti/gli esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, o gli amministratori di sostegno presentano Istanza al Console Generale, in qualità di Giudice Tutelare (vedi modulistica), anticipandola, completa di tutti gli allegati necessari, all’indirizzo sociale.parigi@esteri.it o per posta certificata a con.parigi.sociale@cert.esteri.it
- In seguito ad una prima istruzione della pratica, gli istanti, sono convocati presso la Sede Consolare, per la presentazione in originale della domanda, con apposizione della firma dinanzi al funzionario consolare, e pagamento dei diritti consolari di euro 11.
- L’esito dell’Istanza (autorizzazione o rigetto) è comunicato con Decreto Consolare consegnato agli interessati in originale, dietro pagamento di diritti consolari di euro 11.
- Il Decreto Consolare acquisterà efficacia una volta trascorsi 10 giorni, senza che sia stato proposto reclamo da parte del Pubblico Ministero del Tribunale italiano che sarebbe stato competente a emettere il corrispondente provvedimento giudiziale.
- È possibile richiedere ai sensi dell’art. 741 del Codice di Procedura Civile se sussistono motivi di urgenza che il Decreto abbia effetto immediato.
Documenti da presentare
(vedasi modulo).
L’istruttoria prevede da parte dell’Ufficio Consolare, sia in caso di accettazione (sempre con beneficio d’inventario) che in caso di rinuncia degli istanti per conto dei minorenni, un esame approfondito delle ragioni alla base di tale scelta che deve essere adeguatamente motivata (la richiesta di rinuncia all’eredità per conto del minore, dovrà evidenziare, in particolare, il pregiudizio in capo al minore nel caso di accettazione con beneficio d’inventario).
Nell’autorizzare o meno l’Istanza, il giudice tutelare valuterà il superiore interesse del minore.