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Assistenza ai cittadini all’estero

ASSISTENZA SOCIALE

Ai sensi della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione, ogni Stato membro ha l’obbligo di assicurare ai cittadini italiani stabilmente residenti nel proprio Paese, in modo analogo ai propri cittadini.

I cittadini residenti nella circoscrizione e iscritti all’AIRE devono pertanto primariamente essere assistiti attraverso i locali sistemi di assistenza (CCAS) presenti nel Paese, in egual misura rispetto ai cittadini di tale Paese.

 

In base alla tipologia di assistenza, il Consolato Generale effettua i seguenti interventi di assistenza economica::

può concedere, dopo attenta valutazione e istruttoria della richiesta, i seguenti aiuti economici

  a)  PRESTITI

Il Consolato dopo attenta valutazione e istruttoria della richiesta può erogare prestiti con promessa di restituzione a cittadini temporaneamente presenti nella circoscrizione e in stato di necessità, senza possibilità di aiuto da parte degli obbligati ai sensi dell’art. 433 codice civile (coniugi, genitori e ascendenti) e dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. n.71 del 3 febbraio 2011.

Si tratta di prestiti caratterizzati dalla temporaneità del soggiorno e dall’eccezionalità che sono soggetti a restituzione entro qualche mese.

Tali prestiti non possono essere concessi a connazionali che abbiano già usufruito in precedenza di tale concessione anche da altri Uffici Consolari e che non possono dimostrare di aver regolarmente estinto tale debito.

Le modalità sulla restituzione del prestito sono illustrate al beneficiario all’atto dell’erogazione del prestito stesso e riportate sulla ricevuta che il connazionale riceve.

Dal 30 giugno 2024, sono ammessi rimborsi esclusivamente tramite gli Uffici Postali fisicamente o via web sul sito delle Poste Italiane, o presso l’Ufficio Consolare che ha concesso il prestito o qualsiasi altro Consolato.

Eventuali rimborsi non ancora effettuati entro tale data, dovranno essere effettuati secondo le nuove modalità.

Per i dettagli su come effettuare il rimborso attraverso Poste Italiane consultare le seguenti istruzioni.

b) SUSSIDI

Il Consolato Generale dopo attenta valutazione e istruttoria della richiesta può erogare un sussidio una tantum (una sola volta) al connazionale residente e regolarmente iscritto all’A.I.R.E., che si trovi in precarie temporanee condizioni economiche. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • attestazione del proprio nucleo familiare;
  • documento di identità italiano in corso di validità;
  • ultima dichiarazione dei redditi (Avis d’imposition) e documentazione comprovante il reddito del nucleo familiare (Fiche de Paye, RMI, ASSEDIC, etc);
  • documentazione inerente ogni tipo di aiuto “sociale” concesso dall’Autorità francese;
  • attestazione comprovante l’eventuale condizione di invalidità;
  • altri eventuali documenti che potrebbero essere richiesti dall’Ufficio competente se ritenuto necessario.

(modulistica)

 

TUTELE e CURATELE
Il ″Tribunal d’Instance″ francese può pronunciare, per casi di incapacità fisica o mentale, una misura di tutela o curatela a protezione di cittadini italiani residenti in Francia e nominare un tutore.
Il Consolato Generale fornisce al tribunale, a richiesta, una traduzione delle principali norme previste dalla legislazione italiana.
Per avere valore in Italia, la sentenza del tribunale francese dovrà essere annotata sui registri dello stato civile del Comune italiano competente. Il Consolato Generale deve sempre essere informato delle misure di protezione.

DENUNCE – QUERELE DIRETTE AI TRIBUNALI ITALIANI
È possibile, tramite il Consolato Generale, inoltrare denunce – querele ai Tribunali italiani. Il testo della denuncia deve contenere i dati anagrafici del denunciante, l’esposizione dei fatti e l’indicazione, se conosciuta, della/e persona/e che si intende denunciare. L’apposito servizio consolare provvede all’autentica della firma (per il costo consultare la pagina tariffe consolari) e alla trasmissione dell’atto in Italia.

OGGETTI E DOCUMENTI RINVENUTI E RECAPITATI DALLE AUTORITA’ LOCIALI AL CONSOLATO GENERALE

Gli oggetti smarriti fatti recapitare a questo Consolato Generale dalle autorità di polizia locali a seguito di ritrovamento, sono custoditi presso l’Ufficio Affari Sociali per 30 giorni, trascorsi i quali sono distrutti.

Si fa presente tuttavia che la maggior parte dei documenti e degli oggetti smarriti in Francia sono recapitati all’Ufficio Oggetti Smarriti competente per il luogo di ritrovamento. A Parigi si può fare riferimento ai seguenti recapiti:

Service des Objets Trouvés
36, rue des Morillons
75732 Paris Cedex 15

Gli oggetti recapitati presso il Consolato dalle Autorità locali possono essere recuperati esclusivamente tramite corriere postale a cura e a carico dell’interessato.

I passaporti e carte d’identità smarriti fatti recapitare a questo Consolato Generale dalle Autorità locali sono custoditi dall’Ufficio Passaporti e carte d’identità, al quale l’interessato potrà rivolgersi per informazioni e modalità di restituzione.
Altre tipologie di documenti sono custoditi dall’Ufficio Affari Sociali, che qualora non reclamati entro tre mesi, saranno restituiti alle Amministrazioni italiane di rilascio.
Le patenti ritirate dalle Autorità locali per infrazione al codice della strada e restituite all’Ufficio Affari sociali sono inviate trascorso il periodo di sospensione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e per la Navigazione – Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione V (https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=14089)

RIMPATRI

Il Consolato Generale, può fornire assistenza, in collaborazione con gli enti territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Unità Sanitarie Locali, Servizi Sociali), per il rimpatrio dei connazionali che si trovino in situazioni di gravi difficoltà ovvero nei seguenti casi:
motivi economici o sanitari;
minori in stato di abbandono;
persone affette da disturbi psichici;
espulsione dal territorio francese.

DECESSO ALL’ESTERO
In caso di decesso di cittadini italiani in Francia, le procedure di rimpatrio delle salme sono effettuate presso la Prefettura francese direttamente dalle Società di Pompe Funebri incaricata.
Al Consolato deve essere trasmesso l’atto di morte, redatto su formulario plurilingue dalla “Mairie” francese, per la successiva trascrizione al Comune italiano.
Nel caso di rimpatrio della salma in Italia e qualora sia previsto dalla normativa regionale italiana, il familiare che ha sostenuto le spese funebri puo’ chiedere un rimborso al Comune italiano d’origine.

 

Per informazioni: sociale.parigi@esteri.it